Art. 14.
(Ristorazione collettiva).

      1. All'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, le parole: «le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli

 

Pag. 11

a denominazione protetta» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni pubbliche e private in regime di convenzione che gestiscono mense scolastiche, universitarie ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonché di quelli a denominazione protetta. Nei servizi di ristorazione prescolastica e nei servizi di ristorazione ospedaliera pediatrica gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione i prodotti forniti per la preparazione dei pasti sono costituiti da prodotti provenienti da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato».